Una regione dove il suo passato costa più del suo presente non ha futuro.
Lo sapevate che ogni anno la regione Veneto spende di più in vitalizi (€11,2 mil) che per le indennità (stipendi) ai consiglieri (€9 mil)?
E che questi lieviteranno a quasi €13 mil nel 2016?
Lo sapevate che condannati come Galan prendono €3.750/mese netti?
E Marchese €2850/mese?
Non mancano i soliti noti: il recordman Frigo (€ 4.752/mese), Zanonato (€1.930/mese), Gobbo (€3.600/mese)… Lega, PD, forza Italia, tutti uniti quando si tratta di difendere il malloppo.
Lo sapevate che i 226 ex consiglieri (+45 vedove/i) si sono organizzati per protestare contro un taglio di poche centinaia di euro ai loro privilegi?
Bene, anche noi ci siamo organizzati. Abbiamo trovato la soluzione per abolire con effetto immediato tutti i vitalizi, sotto puoi trovare tutti i dettagli.
E’ una proposta concreta, costituzionalmente valida ed applicabile da subito.
I soldi dei Veneti ai Veneti, non alla politica. Io voglio €13 mil all’anno per le nostre scuole, per le nostre imprese, per la nostra regione, non per i soliti noti.
Firmiamo tutti, questa è una battaglia di buon senso, non politica.
Nota: firmando la petizione, change.org vi mostrerà una pagina in cui vi chiede di fare una donazione, che non siete tenuti a fare e che comunque verrebbe incassata da change.org, NON dal Movimento 5 Stelle che ha organizzato questa raccolta firme!
Dettagli tecnici:
-
VITALIZIO
La legge ad oggi
Sintesi
Dalla I alla IX legislatura, che è quella in corso, si sono garantiti il vitalizio i consiglieri regionali. Solo dalla prossima legislatura sarà abolito l'assegno vitalizio.
Tecnicismi
Infatti, l’art. 1 della legge regionale n. 4 del 2012 ha abolito l’istituto dell’assegno vitalizio, a decorrere dalla X legislatura. Questo articolo è stato abrogato dall’art. 11, comma 1, lettera a), L.R. 23 dicembre 2014, n. 42 (attenzione che quando il legislatore legifera in queste materie diventa volutamente oscuro e tortuoso). La legge regionale n. 42 del 2014 è quella che contiene la nuova disciplina in materia di pensioni.
Però, l’art. 2, comma 1, della stessa legge n. 4/2012 (articolo non abrogato), afferma:
“Per i consiglieri regionali eletti in una delle prime nove legislature continuano ad applicarsi le disposizioni relative all'istituto dell'assegno vitalizio e all'istituto dell'assegno di reversibilità.”
La nostra proposta
Sintesi
Essendo il tema non nel campo dei diritti quesiti, con una semplicissima legge potremo abrogare l'assegno vitalizio a tutte le legislature.
Tecnicismi
Abolizione del vitalizio dei consiglieri regionali (quello che i politici chiamano indennità sostitutiva o differita), per tutti i consiglieri dalla I alla IX legislatura; in altre parole, da un certo momento in poi dovrà cessare la corresponsione del vitalizio per tutti i consiglieri dalla I alla IX legislatura, cessati o meno dalla carica; vale in materia il principio della successione delle leggi nel tempo (lex posterior derogat legi priori), e pertanto una nuova legge potrà intervenire in materia con effetti novativi (come dimostra fra l’altro anche la recentissima legge regionale n. 42 del 23 dicembre 2014 in tema di pensioni dei consiglieri regionali); non siamo nel campo dei cosiddetti diritti acquisiti, cioè nell’ambito di situazioni intangibili per i consiglieri che avessero già maturato il relativo diritto, perché il vitalizio, fino alla legge n. 42/2014 appena citata (che entrerà in vigore dalla X legislatura), non è mai stato correlato a effetti o logiche previdenziali, in quanto non ha avuto natura contributiva (i consiglieri fino alla IX legislatura non hanno infatti versato contributi).
Si è trattato quindi di un praemium, di un vero e proprio privilegio, dato che il vitalizio non ha invero copertura costituzionale, e pertanto non si può parlare di diritti soggettivi funzionali assistiti da copertura costituzionale: l’art. 38, secondo comma, della Costituzione dispone infatti che “I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi, adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”.
L’abrogazione potrà avvenire o con legge regionale o, eventualmente, attraverso l’effettuazione di un referendum abrogativo del vitalizio regionale, rimettendo direttamente ai cittadini la scelta finale, giacché la materia non è di competenza esclusiva della Stato: l’art. 117, secondo comma, lett. f) della Costituzione, afferma che “Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali
L’art. 117, quarto comma, stabilisce che “Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”.
-
ASSEGNO DI FINE MANDATO
La legge ad oggi
Sintesi
Tutti i consiglieri regionali, cessati dal mandato, deceduti o dimissionari, avranno un assegno pari ad una mensilità dell'indennità per ogni anno del mandato fino al 2012.
Tecnicismi
La legge regionale n. 47 del 2012, all’art. 19 bis, ha così disposto:
(art. 19 bis)
comma 1. L’Ufficio di presidenza è autorizzato ad erogare ai consiglieri regionali, cessati dal mandato, deceduti o dimissionari, un assegno pari ad una mensilità dell’indennità consiliare per ogni anno di effettivo esercizio del mandato per gli anni fino al 2012 e di una mensilità dell’indennità di carica lorda per ogni anno di effettivo esercizio del mandato svolto successivamente al 2012. Ai fini del calcolo dell’importo dell’assegno di fine mandato spettante si tiene conto solo dei primi dieci anni di mandato.
comma 2. Ai fini del computo del periodo di mandato per l'erogazione dell'assegno di cui al comma 1 la frazione di anno, che sia pari almeno a sei mesi e un giorno, si calcola come anno intero.
comma 2 bis. A partire dalla decima legislatura regionale l’assegno di fine mandato è erogato ai consiglieri regionali che optano per tale trattamento e che versano la relativa quota mensile determinata dall’Ufficio di Presidenza.
La Proposta M5S
Sintesi
Pertanto, fino alla IX legislatura, vale quanto sopra in campo di vitalizio, con un'apposita legge aboliremo ogni assegno futuro.
Tecnicismi
Il M5S propone in ogni caso l’abrogazione, con apposita legge regionale, dell’assegno di fine mandato per tutti i consiglieri regionali che non avessero ancora maturato il relativo diritto (pensare di andare a recuperare quanto già erogato sarebbe infatti bello ma difficilmente praticabile, dato che ci si esporrebbe a una raffica di ricorsi e presumibilmente i soldi non ci sarebbero più).
-
PENSIONE
La legge ad oggi
Sintesi
Il M5S, per il futuro, e cioè a partire dalla X legislatura, propone l’abolizione dell’istituto della pensione, contenuto nella legge regionale n. 42 del 2014, sia perché privilegio inaccettabile della politica, maturato oltretutto con una sola legislatura, sia perché la legge regionale n. 42/2014 è incostituzionale, in quanto tratta il servizio, la funzione, il munus pubblico dei consiglieri regionali come fosse una lavoro, una professione, ciò che per l’appunto non è.
Non è possibile, cioè, correlare la pensione al versamento di contributi e mascherare il tutto come se si trattasse di un lavoro vero e proprio, dal momento che ciò è in contrasto con la trasparente giurisprudenza della Corte dei Conti.
Tecnicismi
L’art. 4 della legge n. 42/2014 prevede:
comma 1. I consiglieri regionali cessati dal mandato conseguono il diritto a pensione al compimento dei 65 anni di età e a seguito dell’esercizio del mandato consiliare per almeno 5 anni effettivi nel Consiglio regionale del Veneto.
comma 2. Per ogni anno di mandato consiliare oltre il quinto anno, l’età richiesta per il conseguimento del diritto a pensione è diminuita di un anno, con il limite all’età di 60 anni.
La Proposta M5S
Sintesi
Il M5S propone che l’abrogazione dell’art. 4 della legge regionale n. 42/2014 possa avvenire come per il vitalizio, e cioè o con legge regionale o, eventualmente, attraverso l’effettuazione di un referendum abrogativo del vitalizio regionale, rimettendo direttamente ai cittadini la scelta finale.
Tecnicismi
La materia non è di competenza esclusiva della Stato: l’art. 117, secondo comma, lett. f) della Costituzione, afferma che “Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali
L’art. 117, quarto comma, stabilisce che “Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”.