GUARDIAMO AL FUTURO DEL NOSTRO TERRITORIO:
Il nuovo regolamento Ue sull’agricoltura biologica.
Il nuovo quadro normativo europeo relativo alle produzioni ottenute con metodo biologico
Nel mese di giugno 2007 i Ministri dell’Agricoltura UE hanno approvato un nuovo Regolamento inteso a disciplinare le questioni
relative all’agricoltura biologica nell’ambito dell’Unione Europea (Regolamento del CE N°834/2007). Questo Regolamento del
Consiglio è stato integrato da due Regolamenti della Commissione che estenderanno il campo
di applicazione del Regolamento del Consiglio:
- Regolamento N°889/2008 che dettaglia le norme di produzione, le modalità di etichettatura e i criteri di controllo
- Regolamento N°1235/2008 sull’importazione di prodotti biologici.
A partire dal 1° gennaio 2009 queste leggi, congiuntamente considerate, hanno sostituito il vecchio quadro legislativo del Consiglio (conosciuto come Regolamento CE N°2092/91).
Il principio politico ispiratore della revisione della normativa europea relativa alla produzione biologica ha le sue fondamenta nel Piano d’Azione europeo per gli alimenti e l’agricoltura biologici. Tale Piano d’Azione rappresenta un criterio strategico globale per il contributo dell’agricoltura biologica alla politica comune dell’UE ed è stato approvato dal Consiglio dei Ministri dell’Agricoltura dell’UE nel 2004.
Tale nuovo quadro normativo fornirà maggiore trasparenza, strutture più chiare e una più netta attribuzione di responsabilità da parte delle relative istituzioni. Esso costituirà la base legislativo di riferimento per lo sviluppo sostenibile della produzione biologica, e includerà gli obiettivi generali e i principi di base di tutte le fasi della produzione, della lavorazione e della distribuzione e del controllo dei prodotti biologici.
Sono state prese in considerazione le preoccupazioni dei consumatori riguardo gli OGM, e su tali prodotti non si potrà scrivere “biologico”.
Per il consumatore sarà particolarmente importante sapere che l’uso del nuovo marchio biologico UE su tutti prodotti nazionali bio confezionati sarà reso obbligatorio a decorrere dal 1° luglio 2010 nell’ambito dell’intero mercato comune. Sarà inoltre obbligatorio indicare il numero di codice dell’Organismo e dell’Autorità di Controllo dei prodotti biologici e il luogo di origine delle materie prime. Solo per gli alimenti che abbiano un contenuto agricolo del quali il 95% provenga da produzione biologica, può essere utilizzata la dicitura “biologico”. Il lievito deve essere incluso come ingrediente biologico o non biologico a partire dal 31 dicembre 2013.
Il nuovo quadro normativo stabilisce una serie di obiettivi e principi per l’orientamento dell’agricoltura biologica. Il primo obiettivo è di garantire lo sviluppo sostenibile della produzione agricola nei seguente modi:
- Assecondando i cicli naturali e preservando gli ecosistemi allo scopo di agevolare la tutela della flora e della fauna, la fertilità del suolo e la qualità dell’acqua;
- Assicurando il rispetto della biodiversità;
- Assicurando l’uso responsabile delle risorse energetiche e naturali;
- Fissando standard elevati in materia di protezione degli animali che rispettino le esigenze comportamentali di determinate specie e animali.
Il secondo obiettivo è quello di produrre alimenti di alta qualità destinati ai consumatori. Il terzo obiettivo è la produzione di un’ampia gamma di alimenti e di altri prodotti agricoli tramite metodi di produzione non aggressivi che non danneggino l’ambiente né la salute o il benessere di uomini, animali e piante.
I principi generali sottolineano la necessità che la produzione biologica sia fondata sui sistemi ecologici, impiegando risorse naturali. Ciò significa che occorre utilizzare soprattutto risorse agricole interne piuttosto che input esterni. L’uso di risorse ottenute per sintesi chimica è estremamente limitato, salvo che nel caso di pochissimi prodotti in condizioni eccezionali. L’agricoltura biologica è un metodo di produzione legato alla terra in tutti i sensi. Nell’ambito della produzione biologica occorrerà tenere presenti le caratteristiche delle differenze regionali e delle condizioni climatico-locali per garantirne lo sviluppo.
I principi generali dell’agricoltura biologica e della produzione di alimenti biologici nel Regolamento del Consiglio stabiliscono norme precise per la loro attuazione. In particolare, la raccomandazione di misure preventive, quali la selezione di esemplari di piante che siano adatte al luogo e l’utilizzazione di specie animali adattabili, sono intese a contribuire alla salute delle piante e al benessere degli animali. Vanno considerate in tal senso anche misure aggiuntive quali l’utilizzazione di ingredienti biologici, restrizioni nell’uso di additivi e coadiuvanti tecnologici, la preservazione dell’autenticità del prodotto e l’uso di metodi di produzione prevalentemente biologici, meccanici e fisici.
Le sostanze il cui uso è consentito nell’agricoltura e nelle procedure di lavorazione biologica sono riportate nelle varie liste prescrittive del Regolamento della Commissione N°889/2009 dopo essere state sottoposte a un’attenta valutazione da parte di esperti. Questo Regolamento disciplina sia la produzione di piante e animali che la lavorazione di prodotti biologici (lieviti inclusi).
Nel Regolamento della Commissione Nà1235/2008 vengono definite regole dettagliate di importazione. Ad esempio sono qui evidenziati tutti paesi che mostrano sistemi di produzione e di controllo equivalenti al sistema UE e dei quali, pertanto, possono essere importanti prodotti biologici. Inoltre gli stati membri dell’UE, dopo che l’equivalenza sia stata verificata, possono emettere licenze di importazione per determinati prodotti. In ogni caso, questa opzioni sarà gradualmente eliminata e sostituita da una lista di Organismi o Autorità di controllo competenti.